A chi è rivolto

Ai cittadini che si trasferiscono da altro comune o dall’estero.

Descrizione

Con l’art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, entrato in vigore il 9 maggio 2012 si ha una notevole velocizzazione dei tempi del procedimento di iscrizione e variazione anagrafica.

Il nuovo procedimento di registrazione delle dichiarazioni anagrafiche prevede che:

  • l’iscrizione anagrafica, o la registrazione del cambio indirizzo, venga effettuata entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione dell’istanza.
  • gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche (e delle cancellazioni) decorrono dalla data della dichiarazione.
  • I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l'apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica, attraverso la compilazione di moduli che sono scaricabili al link in fondo a questa pagina.
  • a seguito dell'iscrizione anagrafica (o della registrazione del cambiamento di abitazione) il Comune provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e che, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.

L’ufficio anagrafe comunica:

  • che provvederà alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti, come previsto dalla legge;
Come fare

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l'apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica.

Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

PRESENTAZIONE DIRETTA ALLO SPORTELLO

Ufficio Anagrafe: Piazza Mater et Magistra, 1 - 24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)

Orario di apertura al pubblico, SOLO SU APPUNTAMENTO:

Lunedì 09.00 - 12.30  
Martedì 09.00 - 12.30      
Mercoledì 09.00 - 12.30 17:00 - 18:00
Giovedì CHIUSO  
Venerdì 09.00 - 12.30  

Sabato

(1^ e 3^ del mese)

09.00 - 12.00

 

INVIO A MEZZO PEC: comunesottoilmontegiovannixxiii@halleycert.it oppure anagrafe@pec.comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
INVIO A MEZZO FAX: 035.790204
TELEFONO: 035.791343 int. 2

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

ATTENZIONE: Il trasferimento della propria dimora temporanea o del proprio domicilio non devono essere dichiarati al Comune.

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (art. 43 del Codice Civile) 

Il domicilio, a differenza della residenza, non è un dato registrabile in Comune pertanto non è certificabile. Se, quindi, ci si sta spostando per raggiungere il proprio domicilio (diverso dalla residenza), la dimostrazione avviene solo mediante autodichiarazione. Per comunicare il proprio domicilio, solo se diverso dalla residenza, basta redigere una dichiarazione scritta nella quale si comunica il proprio domicilio.

In alternativa utilizzare la procedura online andando su www.anpr.interno.it, autenticandosi con SPID o CIE, selezionando poi “Richiedi un cambio di residenza” e seguendo infine le indicazioni.

Cosa serve

Cittadini italiani:

  • modulo di richiesta;
  • documento d’identità;
  • codice fiscale;
  • tessera elettorale (originale);
  • patente (se titolare);
  • libretto di circolazione veicoli intestati (se titolare);
  • titolo di possesso (contratto di locazione registrato, atto notarile di proprietà, contratto di comodato d'uso gratuito registrato).

Cittadini extracomunitari:

  • modulo di richiesta;
  • documento d’identità;
  • codice fiscale;
  • passaporto;
  • permesso di soggiorno o ricevuta dell’ufficio postale;
  • patente italiana (se titolare);
  • libretto di circolazione veicoli intestati (se titolare);
  • titolo di possesso (contratto di locazione registrato, atto notarile di proprietà, contratto di comodato d'uso gratuito registrato).

Possibilmente tradotti in italiano, i certificati rilasciati dal paese d’origine di:

  • nascita – indicante il nome dei genitori;
  • matrimonio oppure attestazione che non si è sposati.

In caso di immigrazione dall’estero e prima residenza in Italia il cittadino extracomunitario dovrà allegare anche:

  • domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentato allo Sportello Unico dell’Immigrazione (Prefettura);
  • copia del contratto di soggiorno rilasciata dallo Sportello Unico dell’Immigrazione (Prefettura);
  • nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dallo Sportello Unico dell’Immigrazione (Prefettura).

Cittadini comunitari:

  • modulo di richiesta;
  • documento d’identità;
  • codice fiscale;
  • passaporto;
  • attestazione di soggiorno rilasciato dal precedente comune di residenza;
  • patente italiana (se titolare);
  • libretto di circolazione veicoli intestati (se titolare);
  • titolo di possesso (contratto di locazione registrato, atto notarile di proprietà, contratto di comodato d'uso gratuito registrato).

Possibilmente tradotti in italiano, i certificati rilasciati dal paese d’origine di:

  • nascita – indicante il nome dei genitori;
  • matrimonio oppure attestazione che non si è sposati.

In caso di immigrazione dall’estero e prima residenza in Italia il cittadino comunitario oltre all’iscrizione anagrafica dovrà richiedere anche il rilascio dell’Attestazione di Soggiorno.
 

Cosa si ottiene

Iscrizione anagrafica nel Comune.

Costi

Il servizio è gratuito.

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