A chi è rivolto

Proprietari o detentori di locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani

Descrizione

Con la legge di stabilità 2020, art.1, comma 738, legge 27 dicembre 2019 n. 160, è stata abrogata, con decorrenza dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, legge 27 dicembre 2013 n. 147. Sopravvivono alla suddetta abrogazione, come imposte autonome e non più come componenti della IUC:

- IMU – Imposta Municipale propria;
- TARI – Tassa sui Rifiuti per la quale sono state fatte salve le disposizioni già contenute nella legge 147/2013 (art. 1, comma 780, legge 160/2019).

Come fare

Utenze domestiche:

  • se acquisiti o affitti un nuovo appartamento/immobile, presenta dichiarazione di nuova occupazione entro 90 giorni
  • se cambi casa e lasci il tuo vecchio appartamento/immobile, presenta dichiarazione di cessazione di occupazione. Se non lo fai, dovrai continuare a pagare la Tari per l’appartamento/immobile che non occupi più.

La dichiarazione di cessazione non deve essere presentata se nell'immobile rimangono utenze attive (es. luce, gas, acqua) o se anche privo di utenze l'immobile è parzialmente e/o interamente arredato. Infatti in questo caso dovrai continuare a pagare la Tari.

 HAI MODIFICATO LA METRATURA DEL TUO APPARTAMENTO?

  • comunica le variazioni di metratura in aumento del tuo appartamento/immobile entro 90 giorni;
  • comunica le variazioni di metratura in diminuzione del tuo appartamento/immobile;
  • comunica la fusione di 2 o più unità immobiliari o il loro frazionamento e ricorda di riportare i dati catastali dell’immobile delle nuove unità.

Utenze non domestiche

Le nuove attività, svolte sul territorio comunale e di qualsiasi tipologia, hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione TARI (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi).

Il tributo è composto da una parte fissa (tipo di attività e superficie calpestabile occupata) e da una parte variabile (rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione).

Il modello di dichiarazione è disponibile anche  presso lo sportello dell’Ufficio Tributi. Una volta compilato può essere riconsegnato all’Ufficio Protocollo, previa visione da parte dell’incaricata allo sportello Tributi, o inviato via pec all’ indirizzo di posta elettronica certificata comunesottoilmontegiovannixxiii@halleycert.it  allegando un documento di riconoscimento, o può essere spedito a mezzo posta a Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII - Piazza Mater et Magistra n. 1 - Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG).

Requisiti

- Apertura di nuova attività produttiva / commerciale
- Detenzione di locali a qualsiasi titolo ed uso a servizio di attività

Documentazione Necessaria

  1. Modulo di denuncia di attivazione
  2. Documento di identità del dichiarante (in caso di trasmissione via pec)
  3. Eventuale planimetria dell’immobile e dati catastali
Cosa serve

È necessario far pervenire al Servizio tributi:

  • l’apposito modello apposito compilato
  • un’eventuale piantina di locai
  • copia di un documento d’identità del dichiarante
Cosa si ottiene

L’iscrizione, la variazione o la cessazione dal servizio.

Costi

L’iscrizione, variazione o cancellazione dal servizio è gratuita.
Annualmente il Servizio Tributi quantifica le tariffe per la gestione del servizio sulla base della normativa che vengono poi approvate dal Consiglio comunale.

Accedi al servizio

Clicca qui per prenotare un appuntamento:

Prenota Appuntamento

Ulteriori informazioni

Suggerimenti e Reclami

L’Amministrazione è a disposizione per accogliere eventuali suggerimenti e/o reclami riguardanti disservizi o il mancato rispetto degli impegni fissati nella Carta dei Servizi.
Il personale di sportello è adeguatamente formato per assistere l’utente nella presentazione di una segnalazione, un reclamo o un ricorso.

La segnalazione di problemi o suggerimenti per il miglioramento del servizio può essere fatta in forma verbale per telefono o presso un qualsiasi sportello ottenendo riscontro immediato. Per avere riscontro scritto a quanto segnalato il cittadino è invece invitato a formalizzare la segnalazione.

Il reclamo  deve essere formulato in forma precisa, per iscritto e con tutte le informazioni necessarie per individuare il problema e facilitare l’accertamento di quanto segnalato.

I reclami debbono essere presentati direttamente sia all'Ufficio Protocollo  del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII tramite posta a: protocollo@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it  sia all' Ufficio Tributi inviando una mail : tributi@comune.sottoilmontegiovanni xxiii.bg.it
Entro 30 giorni l’Amministrazione si impegna a fornire risposta scritta al reclamo.

Ricorsi

Il ricorso può essere presentato entro 60 giorni dalla notifica  contro:
    • avvisi di accertamenti - intimazioni ad adempiere e provvedimenti di rimborso
    • diniego di rimborso parziale o totale.

Per controversie di valore fino a 3.000,00 euro il ricorso può essere proposto direttamente dall’interessato, senza avvalersi di assistenza tecnica.

Per importi superiori a 3.000,00 euro, il ricorrente deve necessariamente farsi assistere da un difensore abilitato, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.

Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste. 

Se si è assistiti da un difensore abilitato, il ricorso deve essere proposto mediante notifica al Comune di  Sotto il Monte Giovanni XXIII unicamente via PEC all’indirizzo  comunesottoilmontegiovannixxiii@halleycert.it  con le modalità stabilite dall’art.16 bis commi 3 e 3 bis del D. Lgs  31.12.1992 n. 546.

Nel caso in cui non si avvalga dell'assistenza tecnica, l'interessato ha facoltà di notifica e deposito cartaceo del ricorso con le modalità previste dall’art. 16 del medesimo decreto. In tal caso il ricorso può essere presentato presso il Comune di  Sotto il Monte GIovanni XXIII – presso Protocollo Generale –.

Successivamente, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso al Comune,  il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale adita, secondo le modalità previste dall’art. 22 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546. 

Ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, così come modificato dall'art. 9 del D.Lgs 24.09.2015 n. 156, per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Per valore della lite, di cui al periodo precedente, si intende l'importo del tributo al netto degli  interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato (art. 12 comma 2 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, così come modificato dall'art. 9 del D.Lgs 24.09.2015 n. 156). In tali casi, il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, termine entro il quale può essere attivata la mediazione. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Condizioni di servizio
Contatti
Documenti
Argomenti

Ultimo Aggiornamento

12
Set/23

Ultimo Aggiornamento