Percorribilità strade comunali trasporti eccezionali

I veicoli eccezionali, i trasporti in condizioni di eccezionalità, i mezzi d’opera, le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali per circolare su strada, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i., devono essere in possesso di specifica autorizzazione.

Sono considerati eccezionali i veicoli e i trasporti che nella propria configurazione superino, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma e/o massa di cui agli artt. 61 e 62 del Codice della Strada. Ai sensi dell’art. 42 della Legge Regionale 4 aprile 2012 n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti” e s.m.i. le funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità, attribuite a Regione Lombardia dal Codice della Strada, sono esercitate direttamente o per delega, relativamente alla rete stradale regionale, dalla Città Metropolitana e dalle Province.

Ai sensi del comma 6 del medesimo articolo la Provincia o Città Metropolitana competente rilascia l'autorizzazione al transito, previo nulla osta di cui all’articolo 14 - comma 1 del Codice della Strada e parere degli altri enti ai quali appartengono le strade pubbliche comprese nell'itinerario o nell'area interessati dal trasporto. Gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell’art. 42 - comma 6-bis della L.R. n. 6/2012 e s.m.i., pubblicano sul proprio sito istituzionale le cartografie o gli elenchi di strade di competenza percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché dalle macchine agricole eccezionali e dalle macchine operatrici eccezionali. Dalla data di tale pubblicazione, le cartografie o gli elenchi di strade sostituiscono il nulla osta o il parere di cui al comma 6 dell’art. 42 della L.R. n. 6/2012 e s.m.i. e, per le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali, il nulla osta di cui agli articoli 268 e 306 del Codice della Strada.

Ultimo Aggiornamento

12
Set/23

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